
Trasferirsi all'estero per non pagare le tasse: ora è più difficile - Viaggiaresenzaconfini.it
Ora si rischia davvero grosso con questi nuovi controlli: che succede se ti trasferisci all’estero solo per non pagare le tasse.
Trasferirsi all’estero per sfuggire al fisco è una pratica sempre meno efficace, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni normative e dei controlli più stringenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La convinzione diffusa che la residenza al di fuori dell’Italia possa garantire l’irreperibilità fiscale è oggi fortemente smentita dalle procedure messe in atto dall’amministrazione finanziaria italiana.
La notifica degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero
Contrariamente a quanto si possa pensare, il trasferimento all’estero non assicura l’esonero dalla ricezione degli atti fiscali. L’Agenzia delle Entrate è infatti in grado di notificare gli atti tributari anche ai contribuenti iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). La notifica avviene principalmente tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento all’indirizzo ufficialmente registrato nell’AIRE, e non mediante affissione all’albo pretorio del Comune italiano, modalità che è invece esclusa per i residenti esteri.
È importante sottolineare che la notifica tramite raccomandata è valida solo se la stessa viene recapitata o, in caso di esito negativo, risulta tracciabile (ad esempio, destinatario irreperibile). Il contribuente ha l’obbligo di mantenere aggiornati i propri dati nell’AIRE per garantire la correttezza delle notifiche. La mancata comunicazione di eventuali variazioni può comportare che gli atti notificati all’ultimo indirizzo noto siano considerati validi, con conseguenze fiscali anche gravi. La normativa prevede una distinzione fondamentale legata al momento dell’iscrizione all’AIRE. Nel dettaglio:
- Entro i primi 60 giorni dall’iscrizione all’AIRE, le notifiche devono essere effettuate al domicilio fiscale italiano. Questo accorgimento mira a evitare possibili tentativi di elusione.
- Dopo i 60 giorni, invece, la notifica viene inviata all’indirizzo estero comunicato dal contribuente al momento dell’iscrizione all’AIRE.
Questa distinzione temporale ha importanti implicazioni pratiche: eventuali atti notificati in modo errato, come ad esempio tramite affissione all’albo pretorio senza aver prima inviato la raccomandata, possono essere considerati nulli. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23378/2021, ha ribadito l’illegittimità di tali notifiche. Per i contribuenti iscritti all’AIRE da più di 60 giorni, la notifica degli atti tributari segue procedure conformi alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Questi accordi contengono specifiche clausole per la notifica degli atti, prevalendo sul diritto interno e spesso semplificando le procedure o utilizzando canali diplomatici privilegiati.

In assenza di tali Convenzioni, le notifiche devono rispettare quanto previsto dagli articoli 30 e 75 del DPR n. 200/1967, prevedendo l’invio di due copie dell’atto alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti territorialmente. Se il destinatario è straniero, l’atto deve essere accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale del Paese di residenza. Infine, si applica l’articolo 142 del Codice di Procedura Civile per le notifiche a persone non residenti, dimoranti o domiciliate in Italia: in questo caso, la raccomandata è inviata e una copia dell’atto è consegnata al Pubblico Ministero per la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri.
Alla luce di queste normative e prassi, risulta chiaro che trasferirsi all’estero non è più una strategia efficace per sottrarsi a controlli e accertamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti a qualsiasi contribuente all’estero tramite raccomandata internazionale indirizzata all’ultimo domicilio registrato nell’AIRE. Inoltre, la crescente collaborazione tra autorità fiscali internazionali e lo scambio automatico di informazioni rendono sempre più difficile sfuggire ai controlli.
Oggi, per molti contribuenti – soprattutto titolari di partita IVA – la maggior parte delle notifiche avviene via posta elettronica certificata (PEC), rendendo ancora più complicato risultare irreperibili. In ogni caso, va ricordato che gli avvisi di accertamento devono essere sempre recapitati all’indirizzo di residenza fiscale del contribuente, che coincide con il domicilio fiscale, indipendentemente dalla sua effettiva ubicazione geografica. Questo luogo è l’unico riconosciuto per la validità delle notifiche.